La grave crisi economica italiana ed europea in corso almeno dal 2007, con le sue pesanti ricadute sociali e politiche, hanno consigliato al governo l’elaborazione di nuovi parametri applicativi di uno strumento denominato Accertamento sintetico di tipo induttivo, sinteticamente ribattezzato Redditometro, di contrasto al dilagante fenomeno dell’evasione fiscale, sul quale i cittadini stanno chiedendo maggiori informazioni.
Molti sono erroneamente convinti che si tratti di un’idea recente o addirittura nuova, invece il Redditometro in Italia esiste fin dall’ormai lontano 1973, anche se รจ stato rivisto e potenziato in misura assai significativa nel corso del 2010 e precisamente con l’introduzione dell’art. 22 del decreto legge numero 78.
Lo scopo dichiarato dal governo รจ quello di procedere all’accertamento della reale condizione economica del cittadino contribuente, a volte totalmente sconosciuto al Fisco, per andare a scoprire quelli che ormai vengono definiti i finti poveri, che sono piรน di quel che si potrebbe pensare: vale a dire quei singoli cittadini che nei fatti possono permettersi di condurre senza troppi problemi un tenore di vita molto diverso da quello che dovrebbe essergli possibile sulla base dei redditi percepiti nell’anno.
Grazie a una serie di parametri prefissati dagli esperti del settore, l’Amministrazione potrร presumere il livello reddituale di un determinato contribuente semplicemente partendo dalla sua effettiva e documentata capacitร di sostenere alcune spese piuttosto costose, delle quali dovrร rendere conto in alcuni casi.
Saranno esaminati i redditi futuri e quelli a partire dal 2009.
Una volta riscontrate delle anomalie, l’Agenzia delle Entrate chiederร spiegazioni, per capire bene da dove provengono i soldi impiegati per il finanziamento di talune attivitร .
A questo punto diventa onere del contribuente fornire la prova che le spese contestate sono state effettuate grazie a somme non percepite durante il periodo esaminato, con redditi soggetti a ritenuta alla fonte o esenti da imposte oppure con redditi da non tenere presenti ai fini della formazione del cosiddetto reddito imponibile a fini fiscali.
Esiste perรฒ una soglia oltre la quale l’attivitร di accertamento non viene posta in essere, cioรจ quando il reddito cosiddetto presunto non supera del 20% il reddito effettivamente dichiarato (in passato questa percentuale era fissata al 25).
Per entrare piรน nel dettaglio di questo meccanismo, va chiarito che le spese facenti parte di una determinata tabella di riferimento (che comprende i mezzi disponibili per il trasporto, gli immobili, i contributi previdenziali, le polizze relative alle assicurazioni, le attivitร di svago o sportive, gli investimenti in titoli mobiliari, le spese per Master o corsi di specializzazione postlaurea) vengono moltiplicate per taluni coefficienti connessi alla classe nella quale risulta collocato il contribuente, tenendo conto di tre diversi fattori e precisamente l’etร , la zona di residenza (Nord, Centro o Sud Italia), il numero di persone che formano il nucleo familiare.
Sotto la voce Altre spese significative della speciale tabella cui facevamo riferimento poc’anzi vi sono poi le spese veterinarie, l’acquisto di oggetti preziosi o di valore artistico, gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge separato e perfino le donazioni effettuate a beneficio di associazioni cosiddette Onlus o benefiche.
Una volta comparso di persona (oppure mediante legale rappresentante) nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge davanti all’Agenzia delle Entrate, il contribuente sottoposto alla procedura di accertamento, oltre a fornire elementi probatori chiarificatori, potrร decidere di optare per il procedimento (molto frequente) di concordato. Potrร cioรจ cercare di ottenere un accordo che gli vale uno sconto della sanzione comminata, se accetta di riconoscere le proprie responsabilitร .
Oggetto di questo speciale concordato possono risultare somme dovute a titolo di Irpef, Ires, Iva, Irap, imposte di registro, imposta ipotecaria e catastale.
E’ da tenere presente che in caso di avvenuto ricevimento di un avviso di accertamento, passati 30 giorni dal termine di pagamento sono gli agenti della riscossione ad attivarsi per il recupero delle somme richieste dall’Erario. Questa procedura si chiama Riscossione coattiva.
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