Una buona notizia per i consumatori: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che reintroduce l’obbligo di indicare sulle etichette dei prodotti lo stabilimento di produzione o confezionamento. Ma cosa prevede, nello specifico? In quali casi può essere omesso? Vediamolo insieme!
Etichette alimentari: torna l’obbligo dell’indicazione dello stabilimento di confezionamento
Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per dare modo alle aziende di smaltire le etichette giĂ stampate e vendere i prodotti giĂ immessi in commercio.
Questo obbligo era già presente nel nostro paese, ma è stato abrogato dopo il riordino della normativa sulle etichette alimentari.
Tuttavia l’Italia ha deciso di introdurlo nuovamente, non solo per permettere ai consumatori di capire dove un prodotto sia stato confezionato, ma anche per rendere piĂą semplice la rintracciabilitĂ da parte degli organi di controllo. Questo garantirĂ anche una maggiore garanzia per la nostra salute!
Etichette alimentari: quando può essere omessa l’indicazione dello stabilimento?
Come tutti i regolamenti e le normative, anche quella dell’obbligo di indicazione dello stabilimento di confezionamento ha delle eccezione. In alcuni casi, infatti può essere omesso:
- Quando la citazione della località , o della frazione, è sufficiente a identificare l’impianto
- Quando la sede dello stabilimento è già compresa nel nome del marchio
- Quando la confezione riporta un marchio di identificazione o è provvista di bollo sanitario
A garantire che il regolamento delle nuove etichette alimentari venga assolto dalle aziende produttrici, ci sarà un organo apposito di controllo ICQRF che opererà presso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Non perdere anche il concorso gratuito instant win Caccia alle Stelle: scopri se hai vinto!